Domande Frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Accesso agli atti

Uffici Demografici

Ufficio Tributi

Chi deve pagare la TARI?

Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
Quando si presenta la dichiarazione?

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Se non ricevo l’avviso TARI cosa devo fare?

Il contribuente che non abbia ricevuto l'avviso di pagamento è tenuto a rivolgersi all’ufficio tributi del comune. 

Come rateizzare un avviso?

Per richiedere la rateizzazione dell'avviso di accertamento ricevuto il contribuente deve presentare la richiesta tramite apposita modulistica all'Ufficio Competente, di persona oppure utilizzando i canali telematici predisposti.

Chi deve pagare l’IMU?

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Occorre inoltre presentare la dichiarazione IMU:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
  • per l'applicazione di aliquote agevolate
  • per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).
     

Ufficio Polizia Locale

La dichiarazione di ospitalità è disciplinata dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998 -Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile da parte dello straniero e, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.
La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S.
Nei Comuni ove non è presente un Commissariato la dichiarazione deve essere consegnata all’Ufficio Comunale. Le ospitalità effettuate nell’ambito territoriale del Comune di Ciserano sono da indirizzare al Comando di Polizia Locale dell’anzidetto ente.

Dove presentare la dichiarazione di ospitalità per immobili ubicati a Ciserano (BG):

presso L’Ufficio di Polizia Locale di Ciserano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30; diversamente il lunedì, mercoledì e venerdì si riceve su appuntamento (Tel. 035 4191430 Mail polizialocale@comune.ciserano.bg.it).

Modello di dichiarazione di ospitalità e documentazione da allegare: 

per la comunicazione della dichiarazione di ospitalità utilizzare il modello presente nello sportello delle istanze, al quale occorre allegare:

  • copia di un documento di identità del dichiarante;
  • copia di un documento di identità del cessionario [copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto (in caso di ingresso per turismo copia delle pagine del passaporto contenenti i dati anagrafici e visto di ingresso, qualora previsto, o del timbro di frontiera)];
  • copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà), contratto di locazione regolarmente registrato preso l’Agenzia delle Entrate, comodato d’uso gratuito regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, ecc.

Ufficio Pubblica Istruzione, Biblioteca e Servizi alla Persona

La biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) è il primo network italiano per il prestito e la condivisione di contenuti digitali attraverso le biblioteche, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Attraverso il portale puoi accedere ai contenuti della collezione che si suddividono in “Risorse MLOL” (offerti gratuitamente agli utenti e il cui costo è sostenuto dalle biblioteche) e “Risorse Open” (disponibili gratuitamente online e qui indicizzate per una più agevole ricerca), a seconda del canale di provenienza.

Ad esempio, puoi trovare ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani da prendere in prestito per 14 giorni, un'edicola con più di 7.000 quotidiani e periodici da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri in streaming e download, accedere a banche dati e a centinaia di migliaia di altre risorse digitali.

Per accedere a MLOL devi essere iscritto alla Rete Bibliotecaria Bergamasca.
Se hai bisogno di aiuto è disponibile un servizio di assistenza online.

Qui altre FAQS sulla biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL)

I due assegni - da non confondere altresì con l'indennità di maternità erogata dall'INPS tramite il datore di lavoro - sono regolamentate da due normative diverse.
L'assegno del Comune in base art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 viene erogato sulla base della presentazione della domanda al Comune di residenza che dovrà controllare il rispetto dei limiti ISEE del nucleo famigliare.

L'assegno di maternità dello Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 viene erogato sulla base della presentazione della domanda all'INPS - senza limiti ISEE - a condizione che il richiedente abbia versato almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i 18 mesi e i 9 mesi precedenti la nascita/adozione del bambino.

Il “Bonus sociale per l'energia elettrica, gas e idrico” viene riconosciuto automaticamente a tutti i nuclei famigliari che hanno i requisiti, pertanto non è prevista la presentazione di nessuna domanda di bonus. Tuttavia, il nucleo famigliare dovrà premunirsi di presentare ogni anno la Dichiarazione per il rilascio dell'ISEE presso i CAF per l'attivazione del Bonus e/o per fare richiesta del Reddito/Pensione di Cittadinanza.

Edilizia Privata - SUE - SUAP

Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. proprietario, acquirente di immobile con contratto preliminare di compravendita, confinante).
La richiesta può essere effettuata direttamente dai proprietari o tramite loro delegati muniti di apposita delega e documento di identificazione.

ll numero delle persone che è possibile ospitare in un alloggio è in base alla superficie dell'appartamento.

Qualsiasi pratica andrà presentata sul portale della Camera di Commercio di Bergamo attraverso Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) dove qualsiasi imprenditore può avviare o sviluppare un'impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari.

In caso di posteggio apparentemente disponibile destinato al commercio su area pubblica bisogna rivolgersi al Municipio competente che in assenza di un titolo autorizzativo per il posteggio può predisporre un avviso pubblico al quale l’interessato potrà partecipare secondo i requisiti previsti. Tali avvisi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web del Comune di Ciserano. In caso invece di subingresso nella titolarità dell’autorizzazione è necessario chiedere la voltura del titolo autorizzativo. 

L’installazione di ciascun impianto pubblicitario è soggetta ad autorizzazione espressa che ricade sempre tra le competenze del Comune, ponendo particolarmente attenzione alle seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

  • Impianti connessi all’arredo urbano;
  • Impianti pubblicitari laterali alle strade;
  • Preinsegna localizzazione diverse attività;
  • Cartellonistica affissioni istituzionali;
  • Cartellonistica affissioni pubblicitarie;
  • Cartellonistica affissioni funerarie.

Se mancano i requisiti o i presupposti necessari all'esercizio dell'attività, l'Amministrazione competente può emettere, entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l'interessato può conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a 30 giorni, fissato dall'Amministrazione (Legge 07/09/1990, n. 241, art. 19).
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell'attività anche dopo che siano trascorsi i 60 giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

La Segnalazione Certificata di Agibilità, come previsto all’art 24 comma 2 del DPR 380/01, va presentata, per interventi effettuati con Permesso di Costruire o con Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), con esclusivo riferimento ai seguenti interventi:

  1. nuove costruzioni;
  2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  3. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.


Per la CILA non ricorre la previsione, mentre ricorre l’obbligo della comunicazione di fine lavori. 
Pertanto al termine dei lavori oggetto di CILA, non ricorrendo le fattispecie di cui sopra, è dovuta la presentazione della Comunicazione di fine lavori con l’intervenuta variazione catastale. 
Diversamente, nel caso ad esempio di opere interne alle singole unità immobiliari o che non interessino l’intero edificio, il professionista si troverebbe a dover certificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’intero edifico in cui è posta l’unità immobiliare.

È necessario compilare il modulo di richiesta, scaricabile dal sito web nella sezione Sportello polifunzionale del Comune di Ciserano, inoltre, dovranno essere corrisposti i diritti di istruttoria che variano in base alla tipologia del CDU.

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